Per attenuare gli impatti negativi causati dalla pandemia globale, l’art. 60 del Decreto Legge n. 104 del 2020 ha previsto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non dedotta sarà imputata al conto economico dell’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
Sarà necessario costituire una riserva indisponibile pari all’ammontare della quota di ammortamento non dedotta nell’anno.
La disciplina sulla sospensione degli ammortamenti deve rispettare i principi di trasparenza informativa da assolvere in bilancio. Infatti, chi opterà per la sospensione dovrà darne conto nella nota integrativa, indicando:
– su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
– le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga;
– l’iscrizione della riserva;
– l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.



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