Le recenti disposizioni introdotte a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 prevedono importanti misure di sostegno per i soggetti colpiti. L’INPS, con la circolare n. 49 del 22 aprile 2026, ha fornito indicazioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.
Ambito di applicazione e periodo interessato
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Possono beneficiare della misura i soggetti – tra cui aziende, lavoratori autonomi e committenti – che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede operativa in immobili danneggiati e dichiarati inagibili (o in attesa di verifica) situati nei territori colpiti.
Tipologie di contributi interessati
La sospensione si applica a diverse tipologie di obblighi contributivi, tra cui:
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi per l’assicurazione obbligatoria
- Quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
- Rate di piani di ammortamento già in corso
Sono inoltre sospesi i termini relativi alla riscossione, comprese cartelle di pagamento e avvisi di addebito, con conseguente interruzione anche dell’emissione di nuovi atti da parte dell’INPS per il periodo di emergenza.
Modalità di recupero dei versamenti
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. È importante evidenziare che:
- Non sono applicati sanzioni né interessi per il periodo di sospensione
- Non sono previsti rimborsi per i contributi già versati prima o durante il periodo interessato
Indicazioni operative per categoria
La normativa prevede specifiche modalità operative a seconda della categoria di appartenenza:
- Datori di lavoro (dipendenti): richiesta del codice di autorizzazione “6M” tramite Cassetto Previdenziale e utilizzo del codice causale “N983” nel flusso Uniemens
- Artigiani e commercianti: inclusione nella sospensione della rata sul minimale del IV trimestre 2025, con richiesta da inoltrare tramite Cassetto Previdenziale
- Gestione separata: obbligo per i committenti di indicare il valore “42” nell’elemento
<CodCalamita> - Datori di lavoro domestico: sospensione del pagamento del I trimestre 2026 e delle comunicazioni obbligatorie
- Lavoratori agricoli autonomi: esclusi dalla sospensione per assenza di scadenze nel periodo agevolato
Proroghe e ulteriori disposizioni
È prevista anche la proroga dei termini relativi ai versamenti della cosiddetta “Rottamazione-quater” e “Rottamazione-quinquies” in scadenza nel periodo oggetto di sospensione





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