Rottamazione-quinquies: disponibile il servizio online per richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute

da | Lug 15, 2026 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, Studio | 0 commenti

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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un nuovo servizio online che consente ai contribuenti di richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute relativa alla Rottamazione-quinquies. Il servizio è rivolto in particolare a coloro che non possono accedere all’area riservata del portale e permette di ottenere la documentazione necessaria in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Come richiedere la comunicazione

La richiesta può essere effettuata direttamente dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza utilizzare credenziali di accesso.

Per inoltrare la domanda è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo e-mail al quale ricevere la copia della comunicazione contenente gli importi dovuti e i moduli di pagamento.

Cosa contiene la comunicazione

La comunicazione riporta l’esito della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, con l’eventuale accoglimento o rigetto dell’istanza.

Sono inoltre indicati il prospetto dei carichi inseriti nella definizione agevolata, gli importi da versare, le relative scadenze di pagamento e i moduli necessari per effettuare i versamenti.

Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies

La definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda determinati carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, tra cui imposte dichiarate e non versate, omessi versamenti di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.

I vantaggi della definizione agevolata

La Rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti versando il solo importo residuo dovuto a titolo di capitale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e ai diritti di notifica.

Non sono invece dovuti gli interessi, le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili relative ai crediti previdenziali e l’aggio. Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada restano esclusi anche gli interessi e le maggiorazioni previste dalla normativa.

Written by Valerio Ottaviani

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