Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite in forma di società semplice possono fissare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti dopo la chiusura dell’esercizio, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si estende così a queste strutture la deroga che l’articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riserva alle associazioni professionali.
La regola ordinaria della trasparenza
Nelle società di persone il reddito è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. L’articolo 5, comma 2, del Tuir prevede che quote diverse da quelle proporzionali ai conferimenti risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. La norma ha finalità antielusiva, già richiamata dall’Agenzia con la risposta n. 116 del 2020: impedire che la ripartizione del reddito venga decisa a posteriori, spostandolo verso il socio fiscalmente meno gravato.
La deroga pensata per le attività professionali
Per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, la lettera c) del comma 3 consente invece di determinare le quote entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’associazione. La ragione è che l’apporto di ciascun professionista non è prevedibile a inizio anno e può essere misurato con precisione solo a consuntivo.
Secondo l’Agenzia la stessa esigenza ricorre nelle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 della legge n. 183 del 2011, e nelle società tra avvocati, previste dall’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. La forma societaria non cambia la natura del reddito né il peso dell’apporto personale dei soci, e l’estensione è presentata come un adeguamento interpretativo, dovuto al fatto che queste strutture sono state introdotte molti anni dopo la norma del Tuir.
Il limite dei soci non professionisti e finanziatori
La deroga resta un’eccezione e riguarda soltanto i soci che producono il reddito con la propria attività professionale. Per gli eventuali soci non professionisti o di capitale, ammessi entro i limiti previsti dalla disciplina delle società tra professionisti, la finalità antielusiva del comma 2 rimane intatta: la loro quota deve risultare da un atto anteriore all’inizio dell’esercizio e non può essere modificata in funzione dei risultati.
In concreto, la quota dei soci finanziatori va stabilita in anticipo secondo le regole ordinarie; soltanto il reddito residuo può essere ripartito a consuntivo tra i soci professionisti, in base al contributo effettivamente prestato da ciascuno nel corso dell’anno.





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