Il 30 settembre 2026 scade il termine per il versamento della seconda rata della Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotta dalla legge n. 199 del 2025, legge di bilancio 2026. Il termine riguarda i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026 e hanno scelto il pagamento rateale delle somme indicate nella comunicazione trasmessa da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026.
Il calendario dei versamenti
Chi ha aderito poteva optare per il pagamento in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio 2026, oppure per la dilazione in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in nove anni. Le prime tre rate sono fissate al 31 luglio 2026, al 30 settembre 2026 e al 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima le scadenze cadono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2027, mentre le ultime tre sono collocate nel 2035. Sul pagamento rateale maturano interessi del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Quando si perdono i benefici
La definizione agevolata diventa inefficace se il debitore che ha scelto la rateazione omette il versamento, o lo esegue in misura insufficiente, di due rate anche non consecutive. Al 30 settembre, quindi, i benefici vengono meno se risultano non saldate sia la prima rata, scaduta il 31 luglio 2026, sia la seconda. La tolleranza di cinque giorni prevista dalla norma opera soltanto per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano: chi ha scelto di dilazionare in due sole rate può quindi versare entro il 5 ottobre 2026. In caso di inefficacia gli importi già pagati valgono come acconto sulle somme complessivamente dovute, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, possono essere avviate nuove procedure cautelari ed esecutive e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Come pagare e come recuperare la comunicazione
Il versamento va effettuato con i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. Chi non ne dispone più può scaricarla dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure richiederne copia via e-mail dall’area pubblica, senza credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Il pagamento può essere eseguito in banca, negli uffici postali, in tabaccheria, agli sportelli bancomat abilitati, attraverso i prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pagoPA, sul sito e sull’app dell’agente della riscossione e allo sportello previo appuntamento. Sul portale della riscossione è inoltre disponibile un calendario aggiornato con tutte le scadenze delle definizioni agevolate in corso.





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