È possibile rimediare entro i 90 giorni
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 possono ancora regolarizzare la propria posizione. La normativa considera infatti valide le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dal termine ordinario e, per il 2026, ciò significa che la presentazione può avvenire entro il 29 luglio 2026.
La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
La presentazione tardiva comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge. Tuttavia, ricorrendo al ravvedimento operoso, è possibile beneficiare della riduzione della sanzione, che può essere contenuta a 25 euro, pari a un decimo del minimo previsto.
La dichiarazione resta pienamente valida
La trasmissione entro il termine dei 90 giorni produce comunque gli effetti della dichiarazione regolarmente presentata. In particolare, non viene compromessa la possibilità di utilizzare l’eventuale credito IVA in compensazione né quella di apporre il visto di conformità necessario per compensare crediti di importo superiore ai limiti di legge. Qualora il modello originario fosse privo del visto, la situazione può essere corretta mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Le dichiarazioni integrative
Il documento ricorda inoltre che la dichiarazione integrativa rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile correggere errori od omissioni, sia a favore sia a sfavore del contribuente. Per il modello IVA 2026 le dichiarazioni integrative possono essere presentate fino al 31 dicembre 2031. Se l’integrazione viene trasmessa entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo, il credito eventualmente emergente risulta più agevolmente utilizzabile; qualora venga presentata successivamente, le modalità di utilizzo del credito risultano più limitate. L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre la possibilità di modificare la scelta originariamente effettuata sulla destinazione del credito, ad esempio passando dalla richiesta di rimborso alla compensazione.





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