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Il regime di esonero è un particolare regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli di piccolissime dimensioni, i quali sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’IVA e di tenuta della contabilità.

Soggetti ammessi al regime di esonero

 Il regime si applica ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000. Tale volume d’affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici.

Vediamo due esempi:

  • Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 5.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli: il produttore può applicare il regime di esonero poiché non è stato superato il limite di € 7.000 e dato che, più dei 2/3 di tali cessioni sono rappresentati da prodotti agricoli ed ittici. Infatti i 2/3 di € 6.000 sono pari a € 4.000, e le cessioni di prodotti agricoli del nostro produttore ammontano a € 5.000;
  • Un produttore agricolo con volume d’affari nell’anno solare precedente pari a € 6.000, di cui € 3.000 derivanti dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici: il produttore non può applicare il regime di esonero in quanto, anche se non è stato superato il limite di € 7.000, le cessioni di prodotti agricoli ed ittici sono inferiori ai 2/3 delle cessioni complessive (2/3 x 6.000 = 4.000 e 3.000 euro < 4.000 euro).

Caratteristiche del regime di esonero

 Gli agricoltori che adottano il regime di esonero sono esonerati dall’obbligo:

  • di iscrizione nel registro imprese;
  • di versamento dell’IVA;
  • di emissione e registrazione delle fatture di vendita e della liquidazione IVA;
  • di presentare la dichiarazione IVA.

Tali soggetti sono obbligati:

  • a chiedere il numero di partita IVA;
  • a numerare e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali inerenti le importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

Esiste un importante adempimento a carico di coloro che effettuano acquisti, nell’esercizio dell’impresa, dai produttori agricoli esonerati, ovvero l’obbligo di emettere autofattura. L’autofattura deve essere emessa al momento della consegna dei beni o, se anteriore, al momento del pagamento del corrispettivo o dell’acconto.

L’IVA da indicare nell’autofattura si ottiene applicando le percentuali di compensazione: quindi non va applicata l’aliquota ordinaria.

Esempio:

L’impresa Alfa Srl acquista da un produttore agricolo in regime di esonero, del basilico fresco per uso alimentare per un importo di € 50. L’aliquota ordinaria è del 5%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%.

Pertanto si avrà: € 50 x 4% = IVA € 2.

L’acquirente deve annotare l’autofattura emessa, distintamente, nel registro IVA acquisti e può detrarre l’IVA versata al produttore agricolo.

Cessazione del regime di esonero

 Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello nel quale il limite di 7.000 euro viene superato, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli agricoli ed ittici (sono comprese anche le cessioni dei beni ammortizzabili).

Se, invece, nel corso di un anno le cessioni di prodotti non agricoli supera il limite di 1/3, il regime di esonero cessa nel corso dello stesso anno ed esattamente dal momento in cui viene effettuata l’operazione che comporta il superamento di tale limite.

Rinuncia al regime di esonero

Gli agricoltori che presentano i requisiti per accedere al regime di esonero possono rinunciarvi. In questo caso essi vengono ammessi automaticamente al regime speciale IVA, a meno che non optino per il regime ordinario.

La rinuncia all’esonero è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.